Umbria Energy si impegna a rispettare per ciascuna attività tempi di evasione richieste prestabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
La delibera 413/16 prevede che le Aziende di Vendita, nel caso in cui non vengano rispettati gli standard specifici di qualità commerciale in essa contenuti, riconoscano automaticamente al cliente finale un indennizzo di importo pari a quanto riportato nelle tabelle di cui ai link seguenti.
La delibera 120/08 prevede che le Aziende di distribuzione gas, nel caso in cui non vengano rispettati gli standard specifici di qualità in essa contenuti, riconoscano automaticamente alle Aziende di vendita un indennizzo di importo pari a quanto riportato nelle tabella allegata.
La delibera 198/11 prevede che le Aziende di distribuzione energia elettrica, nel caso in cui non vengano rispettati gli standard specifici di qualità commerciale in essa contenuti, riconoscano automaticamente alle Aziende di vendita un indennizzo di importo pari a quanto riportato nella tabella allegata.
Ai sensi dell’Art. 15 della Del.413/2016/Rcom (TIQV) e s.m.i dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), provvediamo a comunicare le informazioni concernenti gli Standard specifici e generali di qualità commerciale e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici:
Standard specifici di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (art. 15 della Del.413/2016/Rcom TIQV)
Indicatore | Standard specifico | Umbria Energy* |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 30 giorni solari | 19,63 giorni |
Tempo massimo di rettifica di fatturazione | 60 giorni solari o 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale |
15,88 giorni |
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione | 20 giorni solari | ND |
Standard generali di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (art. 15 della Del.413/2016/Rcom TIQV)
Indicatore | Standard generale | Umbria Energy* |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 76,97% |
L’esercente, in caso di mancato rispetto degli standard specifici, corrisponde al cliente finale un indennizzo automatico pari a Euro 25, crescente in relazione al ritardo della prestazione.
Limitatamente ai Clienti che sono passati al mercato libero, la delibera 366/2018/R/COM (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali) prevede un indennizzo di euro 30 nei seguenti casi:
- mancata comunicazione in forma scritta di variazioni unilaterali di clausole contrattuali da parte del venditore, qualora questa facoltà sia esplicitamente prevista, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni;
- mancato rispetto delle modalità previste per la comunicazione della variazione di cui al precedente punto.
Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l’emissione delle fatture, il fornitore riconoscerà un indennizzo di importo pari a quanto previsto dall’art 16.1 del TIF della periodicità di emissione delle fatture. La delibera ARG/com/239/10 prevede invece un indennizzo di euro 20.
Nel caso di mancato rispetto della frequenza di emissione delle fatture Umbria Energy, le modalità per la corresponsione degli indennizzi automatici sono quelli previsti dal comma 21.1 del TIQV.
L’indennizzo sarà riconosciuto nella prima fattura utile se maggioritario della fattura stessa o tramite assegno entro 90 giorni solari, con decorrenza dalla data di scadenza del tempo massimo previsto per la rettifica di fatturazione e dalla data di accertamento dell’inadempienza contrattuale. Il Cliente può in ogni caso richiedere il risarcimento per l’eventuale ulteriore danno subito in sede giurisdizionale.
In caso di ritardo nell’emissione della fattura di chiusura sarà riconosciuto un indennizzo automatico in base all’art. 18 del TIF.
STANDARD SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Delibera 413/2016
INDICATORE SPECIFICO | |||||||||
Categoria Clientela | Standard fissato (Del. 413/2016) | Livello raggiunto nel 2019 | |||||||
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti |
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30 |
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Tempo massimo di rettifica di fatturazione |
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60 |
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Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione |
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20 |
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INDICATORE GENERALE | |||||||||
Categoria Clientela | Standard fissato (Del. 413/2016) | Livello raggiunto nel 2019 | |||||||
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo di 30 giorni solari |
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95% |
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In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sarà corrisposto in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25€. L’indennizzo è pari a 25€ se la prestazione avviene oltre il tempo massimo previsto, ma entro un tempo doppio dello standard; è pari a 50€ se avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard; è pari a 75€ se avviene oltre un tempo triplo dello standard.
Maggiori informazioni sul sito www.arera.it o allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente 800 166 654, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.