Accise sul consumo di Gas Naturale, relative addizionali regionali e applicazioni aliquota I.V.A.

Le forniture di gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione sono sottoposte:

  • all’Accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (“Testo Unico delle Accise”), con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio;
  • alle addizionali regionali all’Accisa (cosidette A.R.I.S.G.A.M. come istituite da L..14/06/1990 n.158 e successivo D.Lgs. 21/12/1990 n. 398), con aliquote differenziate a seconda della Regione ove è assicurata la fornitura;
  • ad un’imposta sostitutiva dell’addizionale regionale all’Accisa per le utenze esenti dalle Accise;
  • all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).

Di seguito troverai informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:

  • riduzioni sulle aliquote di Accisa e delle addizionali regionali;
  • esclusioni dal campo di applicazione delle Accise e delle addizionali regionali;
  • esenzioni dalle aliquote di Accisa e delle addizionali regionali;
  • applicazione di aliquota I.V.A. ridotta;
  • non imponibilità ai fini dell’aliquota I.V.A. da applicare.

Tutti i Clienti che utilizzano il gas naturale per:

  • combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
  • produzione di energia elettrica, diretta o indiretta, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano le accise sull’energia elettrica;
  • usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi.

Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:

  • nel settore della distribuzione commerciale;
  • nel settore alberghiero;
  • negli esercizi di ristorazione;
  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
  • nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro;
  • nelle case di cura organizzate e qualificabili come imprese industriali (vedi Codice Civile artt.2082 e segg.);
  • nei poliambulatori privati di fisioterapia;
  • negli enti fiera.

Godono inoltre di una specifica aliquota di accisa agevolata (ridotta, rispetto all’aliquota per usi civili) e sono escluse dal pagamento dell’addizionale regionale (ARISGAM) e da quella sostitutiva:

  • le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti – cosiddetti “usi istituzionali”).

Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs 2.2.2007 n. 26, che ha modificato, fra l’altro, l’articolo 21 del “Testo Unico delle Accise”, dal 1° giugno 2007 il gas naturale utilizzato nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici (classificati alle lettere DI 26 e DJ 27 della “Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee”, recepita in Italia dalla “classificazione ATECO”) non è sottoposto all’applicazione dell’accisa e delle relative addizionali regionali. Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza (istanza “Usi esclusi”), consultabile, in formato Acrobat, a fondo pagina.

Lo stesso Testo Unico delle Accise prevede all’art.22 ulteriori utilizzi che non sono sottoposti all’applicazione dell’Accisa e delle relative Addizionali Regionali.

Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza Usi esclusi.
Lo stesso Testo Unico delle Accise prevede all’art.22 ulteriori utilizzi che non sono sottoposti all’applicazione dell’Accisa e delle relative Addizionali Regionali.

Tutti i clienti con forniture i cui impieghi di gas naturale comportino l’esenzione, l’agevolazione (indicate alla Tabella A del D.Lgs.504/1995) o l’esclusione dall’Accisa.

Come ottenere le RIDUZIONI/ESCLUSIONI/ESENZIONI?

È necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la specifica modulistica prevista per la propria attività, svolta nel luogo di fornitura del gas naturale.

Importante! ALTRE NON SOTTOPOSIZIONI AD ACCISA E AD ADDIZIONALI REGIONALI – ESPORTAZIONI

Le forniture di gas naturale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 sono considerate cessioni all’esportazione.

Per le forniture dello Stato della Città del Vaticano è necessario prendere opportuni contatti con la Direzione competente del:

Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 00120 CITTA’ DEL VATICANO

La Direzione competente del Governatorato, una volta accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà le opportune certificazioni idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste.

Per ottenere la modulistica di proprio interesse, è necessario fornire ai canali di contatto i dati del codice ATECO 2007 (codice a sei cifre – Tabella Istat riferita all’anno 2007) relativo all’attività svolta presso l’indirizzo di fornitura del contratto di somministrazione, desumendo detto codice dai dati anagrafici registrati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia ove l’impresa risulta iscritta.

L’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.

Chi ne ha diritto?

  • Imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
  • imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
  • soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E);
  • soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Chi ne ha diritto?

Esportatori abituali

Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di “esportatore abituale” grazie al quale possono effettuare, l’anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond).

Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, infatti, è necessario che l’ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. È ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall’inizio dell’attività d’impresa.

Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all’art. 8 “Cessioni all’esportazione” – primo comma, lettere a) e b), all’art. 8-bis “Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”; all’art. 9 “Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali”, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427):

  • Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari.
  • Organizzazioni Internazionali.
  • Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.).
  • Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Come ottenerle?

Esportatori abituali

Gli obblighi in capo agli esportatori abituali possono essere così riassunti:

  • emissione in duplice copia della “dichiarazione d’intento”, costituente la comunicazione di voler usufruire della non imponibilità dei propri acquisti, in conformità al modello allegato al D.M. 06/12/1986 (art.1 c.1 lett.(c e comma 2, del D.L. 29/12/1983 n.746);
  • numerazione (progressiva per anno solare) e registrazione della dichiarazione entro 15 giorni dalla sua emissione in apposito registro o nel registro IVA vendite/ corrispettivi, di cui agli artt.23 (registro fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R.633/1972;
  • consegna o spedizione di un esemplare della dichiarazione d’intento ai fornitori prima dell’effettuazione dell’operazione agevolata;
  • controllo che nella fattura d’acquisto siano indicati gli estremi della dichiarazione d’intento come causale della “non imponibilità”;
  • compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA per la formazione del plafond e del suo utilizzo.

Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell’Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d’intento, su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale del 06/12/1986.

La dichiarazione d’intento deve:

  • essere consegnata o inviata prima dell’effettuazione del primo acquisto in sospensione d’imposta;
  • essere redatta in duplice esemplare;
  • essere numerata progressivamente per ogni anno solare;
  • riportare i dati anagrafici del dichiarante, l’articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio; – indicare se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell’anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l’anno) ovvero per operazioni effettuate nell’anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate nell’anno 2005 fino a € 15.000);
  • essere annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972, ovvero, in sostituzione del registro, in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi. L’emissione delle dichiarazioni d’intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione I.V.A.

Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari:

  • Organizzazioni Internazionali.
  • Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.).
  • Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Se ritieni di avere diritto all’applicazione dell’IVA agevolata: Modulo Richiesta IVA Agevolata.

Se ritieni di avere diritto all’esenzione delle Accise: Modulo Richiesta esenzione accisa.

Se ritieni di avere diritto all’applicazione delle Accise agevolate: Modulo Richiesta Applicazione Accisa Agevolata.