Eventi Sismici Agosto-Ottobre 2016 e Gennaio 2017
Il DL del 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) prevede un’estensione delle agevolazioni fino al 31 Dicembre 2020 da dettagliare nei successivi provvedimenti attuativi.
Ai sensi del decreto legge 55/2018 pubblicato lo scorso 29 maggio è stata prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini di pagamento delle bollette dei soggetti danneggiati dal sisma. E’ stata inoltre disposta la sospensione del pagamento del Canone di abbonamento per la televisione fino al 31.12.2020.
A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016, il 26 Ottobre 2016 e il 18 Gennaio 2017 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato provvedimenti immediati al fine di introdurre agevolazioni per le popolazioni colpite.
La Delibera 252/2017/R/com ha introdotto agevolazioni economiche per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma. Le agevolazioni, cumulabili con il bonus elettrico e il bonus gas, riguardano, sia per la luce che per il gas:
- la non applicazione dei corrispettivi una tantum normalmente richiesti in caso di nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
- l’azzeramento in fattura di alcune componenti dei costi relativi al trasporto e alla gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
La sospensione dei pagamenti e le agevolazioni possono attivarsi automaticamente o su richiesta del soggetto interessato.
Agevolazioni automatiche
Le agevolazioni vengono applicate in modo automatico per:
- i soggetti titolari di almeno un contratto di fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e 2-bis al decreto legge n. 189/2016, ad accezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
- I soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
Agevolazioni su richiesta
Nel caso non si risieda nei comuni del cratere sismico, identificati negli allegati 1 e 2 e 2-bis al decreto legge n. 189/2016 laddove il proprio immobile abbia avuto danni in seguito al terremoto occorre presentare istanza di agevolazione. Le agevolazioni possono essere richieste da:
- tutti i soggetti con immobile situato nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, solo nel caso in cui dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
- Soggetti titolari di utenza sita in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata.
- Soggetti che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi, comprovato da apposita perizia asseverata.
- Soggetti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper.
Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma. Tuttavia il soggetto avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.
Escluso i casi di agevolazione automatica, il cliente interessato deve inoltrare l’istanza di agevolazione al proprio venditore di gas e energia elettrica fornendo i seguenti documenti:
- copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
- autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui al precedente punto 1 non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui al medesimo punto 1;
- elementi identificativi del contratto;
- eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui al precedente punto 1 è la casa di residenza;
- l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto 2 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui al precedente punto 1.
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, il soggetto che usufruisce di agevolazione non automatica deve darne comunicazione al proprio venditore entro 30 giorni.
Se ritieni di avere diritto agevolazioni previste compila il Modulo Richiesta Agevolazioni Eventi Sismici.