Sisma Centro Italia e Isola d’Ischia

In attuazione della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), con la Delibera 2/2023 l’ARERA ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni tariffarie a favore delle localizzate nei Comuni interessati dal sisma Italia Centrale (allegati 1, 2 e 2 bis al D.L. 189/16) e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (Del. 34/2022).

Se sei titolare di una fornitura localizzata in “zona rossa” le agevolazioni si applicano automaticamente.

Per le forniture relative agli immobili inagibili le agevolazioni si applicano solo se il titolare della fornitura ha comunicato lo stato di inagibilità entro il 30 aprile 2021 all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, ed entro il 31 dicembre 2021 anche al proprio venditore indicando i riferimenti contrattuali.

Inoltre, restano confermate le agevolazioni anche per le soluzioni abitative di emergenza – SAE/MAPRE (Del. 503/2021/R/com) fino al completamento della ricostruzione ovvero fino alla data di richiesta di cessazione o voltura di utenza.

L’agevolazione si applica:

  • automaticamente alle forniture SAE/MAPRE attive alla data del 31 dicembre 2022 ed a seguito di voltura mortis causa;

  • su richiesta, con presentazione di apposita autocertificazione, nel caso di subentro/voltura a seguito di nuova assegnazione della struttura abitativa di emergenza (SAE/MAPRE).

Con la Delibera 2/2023, l’ARERA ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni tariffarie per le forniture localizzate nelle “zone rosse” definite mediante apposite Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al D.L. 189/16 (non tutti i Comuni del cratere sismico hanno istituito una zona rossa).

Per le forniture situate all’interno delle zone rosse è sempre previsto l’azzeramento dei costi fissi di vendita. Le agevolazioni si applicano in automatico a tutte le forniture situate in zona rossa a decorrere dalla data dell’evento (se attive in quel periodo) e fino al 31.12.2023.

Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma. Tuttavia il soggetto avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.

Escluso i casi di agevolazione automatica, il cliente interessato deve inoltrare l’istanza di agevolazione al proprio venditore di gas e energia elettrica fornendo i seguenti documenti:

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale.

  • Elementi identificativi del contratto di fornitura relativo all’immobile inagibile, inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale.

  • Autocertificazione che l’unità immobiliare inagibile era la casa di residenza alla data degli eventi sismici.

Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata, tutti i clienti che staranno usufruendo di agevolazione non automatica ne dovranno dare comunicazione a Umbria Energy S.p.A. entro 30 giorni in quanto il diritto all’agevolazione decade.

Modulo da scaricare per autodichiarazione per forniture relative ad abitazioni di residenza

Modulo da scaricare per autodichiarazione per terremoto Ischia

La fattura sarà rateizzata come definito dalla Delibera 252/2017/R/com s.s.m.i. a meno che il cliente, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, non preferisca provvedere al pagamento senza rateizzazione.

Il piano di rateizzazione sarà comunicato al cliente contestualmente alla fattura unica e decorrerà dalla data di emissione della medesima. La fattura unica sarà rateizzata:

  • senza interessi a carico del cliente;

  • coerentemente con la periodicità di fatturazione applicata al cliente finale;

  • sulla base di rate non inferiori a 20,00€;

  • per un periodo pari a 120 mesi, a decorrere dalla data di emissione della fattura unica; se l’importo delle rate dovesse risultare inferiore a 20€, il periodo di rateizzazione potrà essere ridotto per il tempo necessario a soddisfare l’importo minimo della rata;

  • se l’importo complessivo è almeno di 50,00€;

  • al netto degli importi non rateizzabili (es. canone RAI).

Il cliente potrà richiedere di effettuare il pagamento della fattura unica in maniera non rateizzata.

Modulo richiesta anticipazione fattura o rinuncia rateizzazione

Se ritieni di avere diritto agevolazioni previste compila il Modulo Richiesta Agevolazioni Eventi Sismici.