Passaggio dal mercato di maggior tutela al mercato libero

Si avvicina la fine del servizio di tutela e questa volta non ci saranno ulteriori rinvii dopo gli slittamenti degli ultimi anni. Il processo di trasformazione del mercato dell’energia, iniziato nel 1999 con il Decreto Bersani e giunto nel 2007 alla liberalizzazione ufficiale con la creazione del mercato libero (ancora prima, nel 2003, per il gas), si appresta ora a concludere il suo iter con la chiusura definitiva del regime di maggior tutela.

Quest’ultimo, infatti, è stato mantenuto finora come alternativa, per garantire un periodo di transizione la cui conclusione è stata rimandata più volte per permettere al sistema e ai consumatori di prepararsi al meglio. A meno che il governo non decida un ulteriore rinvio, è previsto che il mercato tutelato smetterà di esistere da gennaio del 2024 per le forniture di gas e da aprile del 2024 per quelle di energia elettrica. Chi è ancora in regime di tutela dovrà quindi o cambiare fornitore o accettare una nuova offerta del proprio.

Il mercato libero dell’energia elettrica e del gas garantisce ai consumatori la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia, selezionando l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Il passaggio al mercato libero è un processo semplice e gratuito. I consumatori possono cambiare fornitore in qualunque momento, senza interruzioni di fornitura o sostituzione del contatore.

Il mercato libero offre anche maggiore flessibilità: i consumatori infatti possono scegliere tra diverse tipologie di contratto, tra cui offerte a prezzo fisso o indicizzato. Le offerte a prezzo fisso garantiscono stabilità del prezzo della componente energia per un determinato periodo, mentre le offerte a prezzo indicizzato seguono l’andamento del mercato permettendo anche discese importanti del prezzo.

Inoltre, il mercato libero offre anche servizi aggiuntivi e soluzioni innovative: Umbria Energy mette a disposizione l’app mobile per monitorare i consumi e pagare le fatture, l’attivazione di Bolletta Web per ricevere la bolletta in formato digitale ricevendo un bonus risparmio, la possibilità di richiedere la fatturazione elettronica e diverse modalità di pagamento.

Tra le offerte Umbria Energy, Safe Green è pensata proprio per chi proviene dal Mercato tutelato: fai la tua scelta…ora!

Se non scegli tu il nuovo gestore sul mercato libero prima della scadenza della maggior tutela, lo farà qualcun altro per te. ARERA, infatti, assegnerà d’ufficio la tua fornitura a un operatore selezionato attraverso delle aste per garantirti la continuità del servizio. Questo significa che non sarai tu a decidere il fornitore e non potrai scegliere le migliori tariffe e condizioni commerciali. Il 10 gennaio 2024 è la data in cui si chiuderanno le aste e dopo la quale ci sarà un tempo tecnico per il passaggio ai nuovi fornitori decisi d’ufficio. Trascorso questo periodo, se sarai tra quelli che non hanno fatto la propria scelta, inizierai a ricevere la bolletta del nuovo gestore che ti sarà stato assegnato.

Ti ricordiamo che non serve aspettare gennaio per cambiare fornitore e passare al mercato libero, anzi: visto che si tratta di una decisione importante, è bene informarsi ora per avere tutto il tempo di valutare con calma le soluzioni che si adattano meglio alle proprie abitudini.

Cosa succede se non scelgo un fornitore prima della fine della maggior tutela?

Dal 1 gennaio 2024 terminerà il Servizio di Tutela Gas che, diversamente dall’energia elettrica, non prevederà un meccanismo di assegnazione su base d’asta ad un fornitore diverso rispetto all’attuale. I clienti in tutela gas hanno ricevuto nel corso del mese di settembre 2023 una comunicazione dedicata dal proprio fornitore con tutte le informazioni utili e una proposta di offerta secondo il profilo di consumo del cliente che deve essere accettata formalmente; diversamente, verrà applicata un’offerta di default (di tipo PLACET a prezzo variabile).

Il mercato di Tutela, quindi, scomparirà definitivamente nel 2024, ma con una eccezione:

se infatti rientri in una delle condizioni che identificano i clienti “vulnerabili” (di seguito, il dettaglio) e decidi di non scegliere una delle offerte del mercato libero, dal 1° gennaio 2024, continuerai ad essere servito a condizioni economiche definite dall’Autorità nel Servizio di tutela della vulnerabilità a cui hai diritto (art. 5 del TIVG), che prevede l’applicazione dei seguenti corrispettivi:

  • spesa per il gas naturale (materia prima gas, corrispettivi di commercializzazione al dettaglio);
  • spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore (corrispettivo di trasporto, servizi di distribuzione, ulteriori oneri stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
  • spesa per oneri di sistema​ (oneri di sistema stabiliti dall’ARERA del relativo ambito tariffario);
  • imposte e tasse.

clienti domestici, per essere riconosciuti come “vulnerabili” dovranno rientrare in una delle seguenti condizioni definite dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022:

  • avere un’età anagrafica superiore a 75 anni

  • beneficiare di bonus sociale per disagio economico

  • essere titolare di una fornitura ubicata in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi

  • necessitare di un’apparecchiatura medico-terapeutica salvavita

  • rientrare tra i soggetti con disabilità (ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

  • Risiedere nelle isole minori interconnesse.

Ti ricordiamo di comunicarci tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai requisiti di vulnerabilità, che possa comportare il venir meno di una delle condizioni sopra descritte. 

Se non rientri nelle condizioni di vulnerabilità e non avrai esercitato alcuna scelta tra le offerte del mercato libero, passerai in fornitura con un fornitore identificato a seguito di asta per l’ENERGIA ELETTRICA, mentre per il GAS ti saranno automaticamente applicate le condizioni contrattuali ed economiche, relative all’offerta Placet per i clienti non vulnerabili (di cui all’art. 2 comma 3 della delibera Arera 100/2023).

Per maggiori informazioni sulla fine del servizio di tutela gas e sulle offerte del mercato libero, visita il sito ARERA.

→ Quali vantaggi offre il passaggio al mercato libero rispetto a quello di maggior tutela?
Il passaggio al mercato libero offre la possibilità di scegliere tra diverse offerte più competitive a livello di prezzo e sostenibili dal punto di vista ambientale, personalizzare il contratto in base alle proprie esigenze con tariffe a prezzo fisso o variabile, monorarie o biorararie, ricevere sconti e proposte commerciali e avere accesso a servizi aggiuntivi, come programmi per l’efficienza energetica.

→ Come posso trovare il fornitore energetico più conveniente per le mie esigenze?
Puoi confrontare le offerte di diversi fornitori utilizzando il Portale Offerte di ARERA. Valuta attentamente i prezzi, le condizioni contrattuali, l’assistenza clienti e gli eventuali servizi aggiuntivi offerti prima di prendere una decisione.

→ Quali documenti sono necessari per effettuare la transizione al mercato libero?
Di solito, per effettuare la transizione al mercato libero, è necessario fornire alcuni dati personali, come il codice fiscale, l’indirizzo di fornitura e il codice POD (Punto di prelievo/Utilizzo). Inoltre, chi volesse usufruire delle agevolazioni (bonus) per l’attivazione del RID bancario, dovrà fornire i dati per la domiciliazione dei pagamenti.

→ Posso cambiare fornitore energetico in qualsiasi momento dopo il passaggio al mercato libero?
Attenzione, alcuni fornitori nel mercato libero possono applicare costi o penalità in caso di cambio del fornitore energetico. Assicurati di verificare eventuali vincoli contrattuali o periodi minimi di permanenza con il tuo attuale fornitore prima di procedere. Umbria Energy non applica alcuna sanzione i clienti che volessero cambiare fornitore.

→ Posso scegliere un fornitore energetico che utilizzi energia proveniente da fonti rinnovabili?
Sì, nel mercato libero puoi scegliere un fornitore energetico che utilizza energia proveniente da fonti rinnovabili. Verifica sempre la presenza della certificazione con Garanzie d’Origine, l’unico modo per avere la certezza di una fornitura 100% sostenibile.

→ Il passaggio al mercato libero comporta interruzioni nella fornitura?
No, nessuna interruzione: la continuità del servizio è garantita durante la transizione e verrai fornito dal nuovo fornitore scelto.

→ Quanto tempo ci vuole per passare al mercato libero?
Il passaggio normalmente avviene il primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto con il nuovo fornitore. In alternativa, questo termine slitta al primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione.

→ Che vantaggi e garanzie hanno i consumatori nel mercato libero?
Sono molteplici i diritti e garanzie che hanno: il diritto alla chiarezza delle informazioni contrattuali, il diritto di recesso entro un certo periodo e la protezione dalle pratiche commerciali sleali. Puoi consultare le normative e le disposizioni dell’ARERA per maggiori dettagli. 

Se hai domande, visita il sito www.umbriaenergy.it, l’app MyUmbriaEnergy, o chiama il nostro Servizio Clienti, i nostri consulenti sono a tua disposizione per chiarire dubbi e consigliarti la soluzione migliore per le tue esigenze.

Per maggiori informazioni sul superamento delle tutele di prezzo, ti invitiamo a consultare il sito di ARERA:

www.arera.it/consumatori o a contattare lo Sportello dei consumatori al numero verde: 800.166.654.

Tutti i venditori di energia elettrica, per lo svolgimento della propria attività, dovranno necessariamente essere iscritti all’Elenco dei venditori di energia elettrica, che sarà istituito con decreto dal Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla L. n.124/2017 (art. 1, commi 80-81).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con il Regolamento del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022 (pubblicato sulla GU n.256 del 2 novembre 2022), sono stati individuati i criteri, le modalità e i requisiti per l’iscrizione nell’EVE.

Il decreto Direttoriale 16 gennaio 2023, n.  ha stabilito le modalità operative per la presentazione delle domande di iscrizione, per la gestione e pubblicazione dell’EVE nonché per i controlli e la pubblicità dei dati, e ha approvato l’elenco provvisorio dei venditori di elettrica già in esercizio, di cui all’art.10 del Regolamento.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L’Autorità, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 124/2017, ha pubblicato, dopo un processo di consultazione, le Linee guida cui possono aderire volontariamente i Gruppi di acquisto* energia rivolti ai clienti finali domestici e alle piccole imprese di energia elettrica e di gas naturale.

Le Linee guida istituiscono regole comportamentali, a cui i gruppi di acquisto aderenti devono conformarsi, con lo scopo di garantire la necessaria trasparenza sulle campagne di acquisto collettivo, la correttezza nell’utilizzo delle diverse forme di comunicazione al cliente fin dalla fase promozionale delle iniziative in questione, la completezza delle informazioni rese sulle modalità di adesione al gruppo, sulle offerte commerciali proposte così come sui criteri di scelta delle stesse, nonché un’adeguata assistenza informativa al cliente, soprattutto nella fase di adesione al gruppo.

L’adesione alle Linee guida comporta il rispetto integrale da parte dei gruppi di acquisto accreditati degli obblighi di assistenza al cliente e informativi stabiliti per un periodo di almeno 24 mesi.

QUALI GRUPPI DI ACQUISTO POSSONO ADERIRE ALLE LINEE GUIDA ARERA?

Possono aderire alle linee guida ARERA tutti i gruppi di acquisto energia che:

  • si rivolgono a tutti i clienti finali (domestici e non domestici) di energia elettrica connessi in bassa tensione ovvero ai clienti finali di gas naturale con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, a eccezione dei condomini con uso domestico;
  • non vendono energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali direttamente o per conto di un altro venditore;
  • non appartengono al medesimo gruppo societario di una impresa di vendita di energia elettrica e/o gas naturale;
  • non detengono, anche indirettamente, interessi economici, tra i quali strumenti partecipativi o titoli azionari, nelle attività di vendita di energia elettrica e/o gas naturale.

Le Linee guida non prevedono limiti di adesione legati alla scelta di specifiche modalità di costituzione dei gruppi di acquisto energia né di modelli organizzativi degli stessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Delibera 59/2019/R/com

Linee guida volontarie per la promozione delle offerte di energia elettrica e di gas naturale a favore di gruppi di acquisto rivolti ai clienti finali domestici e alle piccole imprese.

Consultazione 191/2018/R/com

Linee guida per la promozione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale a favore dei gruppi di acquisto.

Delibera 610/2017/R/com

Avvio di tre procedimenti per l’attuazione dei primi interventi previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) relativi all’ulteriore sviluppo del mercato retail e alla cessazione della tutela di prezzo per i clienti domestici e le piccole imprese nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale.

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

In base al decreto ministeriale del 31 dicembre 2020*, l’Autorità è tenuta a trasmettere al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle Commissioni parlamentari competenti un Rapporto di monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) azioni di cambio di fornitore;

b) evoluzione del comportamento dei clienti finali;

c) andamento dei prezzi offerti ai clienti finali;

d) trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi;

e) valutazione circa l’introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l’efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte.

Ai sensi del medesimo decreto, il rapporto di monitoraggio deve essere elaborato utilizzando le informazioni provenienti dal Sistema Informativo Integrato (SII) ogni sei mesi a decorrere dal primo luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 (di seguito: successivi aggiornamenti del Rapporto di monitoraggio al MASE) ed è trasmesso al MASE e alle Commissioni parlamentari competenti l’Autorità è inoltre tenuta proseguire il monitoraggio di cui al presente rapporto anche nel biennio 2023-2025.

In data 27 luglio 2021, l’Autorità ha inviato il primo rapporto di monitoraggio al MASE, Rapporto 327/2021/I/com, in data 01 febbraio 2022, aggiornato col Rapporto 37/2022/I/com, col Rapporto 342/2022/I/com, in data 19 luglio 2022, col Rapporto 30/2023/I/com in data 31 gennaio 2023 e con il Rapporto 343/2023/I/com in data 25 luglio 2023.

Il presente Rapporto ne costituisce pertanto il quinto aggiornamento.

* decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante ‘Prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e